1. Introduzione
L'integrità aziendale, l'approvvigionamento responsabile e la sicurezza e il benessere dei lavoratori nella catena di fornitura globale sono di fondamentale importanza per Avetta, LLC e le sue consociate e controllate (collettivamente, "Avetta", "noi" o "ci"). Questi principi fondamentali si riflettono nel presente Codice di condotta per i fornitori di materiali e servizi ("Codice"), che definisce le aspettative di Avetta nei confronti dei fornitori e di altre risorse terze che prestano servizi ad Avetta.
In questo Codice:
Fornitore: società, società di persone o persona fisica che fornisce beni o servizi ad Avetta.
Soggetti associati: fornitori, agenti e subappaltatori del Fornitore coinvolti nella catena di fornitura di Avetta.
2. Chi deve rispettare questo Codice?
Ogni Fornitore deve rispettare il presente Codice e assicurarsi che i propri lavoratori ne siano a conoscenza e lo rispettino.
Inoltre, ogni Fornitore deve assicurarsi che i Soggetti associati rispettino le disposizioni applicabili del presente Codice.
3. Standard di conformità
Nell'ambito dei propri contratti e/o rapporti commerciali con Avetta, il Fornitore deve attenersi agli standard stabiliti nel presente Codice e a tutte le leggi e i regolamenti vigenti.
In caso di conflitto tra leggi o regolamenti vigenti, le clausole di un contratto con Avetta e le disposizioni del presente Codice, il Fornitore dovrà soddisfare gli standard più rigorosi.
4. Aggiornamento del Codice
Avetta ha facoltà di aggiornare e modificare periodicamente il presente Codice per tenere conto delle procedure ottimali e delle proprie politiche.
5. Questioni relative alla forza lavoro
- Schiavitù, traffico di esseri umani e lavoro minorile. Il Fornitore deve rispettare tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti e i codici antischiavitù e contro la tratta di esseri umani vigenti in qualsiasi ambito della sua catena di fornitura. Ciò include, a titolo esemplificativo, il divieto di sostenere, praticare o richiedere lavoro forzato, lavoro minorile, lavoro vincolato, servitù debitoria o lavoro carcerario..
- Diritti umani. Il Fornitore deve rispettare tutti i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, intesi come minimo quelli espressi nella Dichiarazione internazionale dei diritti umani e i principi relativi ai diritti fondamentali stabiliti nella Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti, nelle loro versioni in vigore.
- Pari opportunità. Il Fornitore non discriminerà in materia di assunzione, retribuzione, formazione, avanzamento o promozione, licenziamento o dimissioni, pensionamento o qualsiasi pratica lavorativa in base a razza, colore, origine nazionale, genere, identità di genere, orientamento sessuale, religione, età, stato civile o gravidanza, disabilità o qualsiasi altra caratteristica che non si riferisca alla capacità del lavoratore di svolgere le mansioni nel rispetto degli accomodamenti ragionevoli richiesti o consentiti dalla legge.
- Libertà di associazione e contrattazione collettiva. Il Fornitore rispetterà e non interferirà con il diritto dei lavoratori di decidere se associarsi legittimamente a gruppi di propria scelta, incluso il diritto di formare o iscriversi a sindacati e di impegnarsi in contrattazioni collettive.
- Ambiente di lavoro. Il Fornitore:
- garantirà un ambiente di lavoro sicuro, salubre e igienico e rispetterà tutte le leggi vigenti in materia di salute e sicurezza e qualsiasi altra legge pertinente applicabile nei territori in cui opera;
- non sosterrà, non svolgerà né richiederà lo svolgimento di attività lavorativa pericolosa a persone di età inferiore ai 18 anni. Per lavoro pericoloso si intende qualsiasi lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, comporta un rischio sostanziale per la sicurezza o la salute del lavoratore in assenza di adeguate misure di protezione.
- Salari e retribuzione. Il Fornitore retribuisce tutti i lavoratori con salari, compresi i premi per gli straordinari, e benefici che soddisfino almeno il più elevato tra:
- il salario minimo e le prestazioni previste dalla legge vigente;
- i contratti collettivi;
- gli standard del settore;
- un importo sufficiente a garantire il minimo vitale.
6. Sicurezza delle informazioni e protezione dei dati
- Fatti salvi eventuali contratti tra Avetta e il Fornitore, quest'ultimo adotta misure adeguate per:
- proteggere l'integrità e la riservatezza delle informazioni (comprese quelle appartenenti o fornite da Avetta) conservate sui propri sistemi (che includono sistemi fisici e online o elettronici);
- assicurarsi che le informazioni non siano accessibili a soggetti terzi non autorizzati, compresi i Soggetti associati.
- Il Fornitore rispetterà tutte le leggi e i requisiti in materia di protezione dei dati quando tratta dati personali per conto di Avetta.
7. Responsabilità ambientale
- Il Fornitore garantisce che:
- le sue attività sono conformi a tutte le leggi ambientali vigenti, comprese le leggi e i trattati internazionali relativi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) allo smaltimento dei rifiuti, alle emissioni, agli scarichi e alla movimentazione di materiali pericolosi e tossici;
- le merci che produce (comprese le materie prime e i componenti che incorpora nelle sue merci) sono conformi a tutte le leggi e i trattati ambientali; e
- utilizzerà esclusivamente materiali di imballaggio conformi a tutte le leggi e i trattati ambientali vigenti.
8. Corruzione attiva e passiva
- Il Fornitore mantiene i più elevati standard etici e rispetta tutte le leggi, gli statuti, i codici e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione della corruzione attiva e passiva. A tal fine, il Fornitore non può accettare, offrire, promettere, pagare, permettere o autorizzare:
- tangenti, pagamenti agevolanti, bustarelle o contributi politici illegali;
- denaro, beni, servizi, doni, intrattenimento, impieghi, contratti o altri valori, al fine di ottenere o mantenere un vantaggio;
- qualsiasi altro pagamento o beneficio illecito o improprio.
9. Prassi commerciali sleali
- Il Fornitore rispetta tutte le leggi vigenti in materia di concorrenza, comprese, a titolo esemplificativo, quelle relative alle intese tra concorrenti, alla condivisione di informazioni riservate con i concorrenti, alla fissazione dei prezzi e alla manipolazione delle offerte.
10. Selezione e gestione dei Soggetti associati
- Nel valutare le prestazioni del Fornitore rispetto ai requisiti stabiliti nel presente paragrafo 10, Avetta tiene conto del profilo di rischio della transazione, della capacità del Fornitore di conformarsi ai requisiti e delle conseguenze in caso di inadempienza.
- Il Fornitore svolge un'adeguata due diligence sui potenziali Soggetti associati che potrebbero entrare a far parte della catena di fornitura di Avetta. La due diligence deve includere almeno quanto segue:
- indagini sulla posizione, le dichiarazioni pubbliche e le azioni dei potenziali fornitori in materia di diritti umani, condizioni di lavoro, corruzione, comportamento etico e tutela ambientale;
- valutazioni dei rischi per i paesi da cui provengono materiali, componenti o prodotti finiti.
- Il Fornitore comunica i requisiti e le aspettative del presente Codice internamente ed esternamente alle parti interessate, compresi i Soggetti associati.
- Ove opportuno, i dipendenti del Fornitore ricevono formazione e indicazioni adeguate per favorire l'adozione del presente Codice.
11. Monitoraggio in autonomia, prove di conformità e verifica
- Il Fornitore monitora la propria conformità al presente Codice e segnala quanto prima eventuali violazioni (accertate o presunte) a legal@avetta.com.
- Il Fornitore non adotta misure ritorsive né disciplinari nei confronti di dipendenti o Soggetti associati che abbiano segnalato in buona fede violazioni del presente Codice o comportamenti discutibili, o che abbiano richiesto consulenza in merito al Codice.
- Avetta può effettuare verifiche della conformità del Fornitore al presente Codice. Avetta non ha alcun obbligo di condurre tali verifiche.
12. Violazione, azione correttiva e cessazione del rapporto commerciale
- Qualora Avetta venga a conoscenza di qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) del presente Codice da parte del Fornitore o dei Soggetti associati, Avetta ha facoltà di:
- risolvere immediatamente, mediante comunicazione scritta, il rapporto commerciale con il Fornitore (compresi eventuali ordini di acquisto e contratti);
- richiedere al Fornitore di predisporre un piano correttivo volto a garantire la conformità al Codice e di presentarlo ad Avetta tempestivamente e comunque entro 28 giorni dalla richiesta. Se il Fornitore non riesce a predisporre il piano correttivo entro il termine stabilito o non lo attua entro un termine congruo, Avetta può immediatamente, previa comunicazione scritta, risolvere il rapporto commerciale con il Fornitore (compresi eventuali ordini di acquisto e contratti tra le parti).